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Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’incompetenza dei comuni a proibire l’accensione di fuochi d’artificio con proprio regolamento
Finalmente il Consiglio di Stato pone fine all'incerteza normativa in merito alle ordinananze di divieto che i comuni fanno da anni per rovinare i festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Il Decreto Sicurezza 2026, convertito nella Legge 24 aprile 2026, n. 54 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, introduce una disciplina più severa sul porto dei coltelli e degli strumenti da taglio. Le norme sono in vigore dal 25 aprile 2026 e modificano in modo significativo la storica Legge 110/1975, ampliando le condotte penalmente rilevanti e rafforzando le misure di prevenzione.
Un quadro normativo più rigido
Il provvedimento interviene sul porto degli strumenti da taglio con due linee principali:
Inasprimento delle pene per chi porta lame oltre determinate misure senza giustificato motivo.
Divieto assoluto per alcune tipologie di coltelli considerati particolarmente pericolosi.
Secondo la nuova disciplina, costituisce reato il porto fuori dall’abitazione di:
lame fisse superiori a 8 cm;
coltelli pieghevoli con lama ≥ 5 cm, a un solo filo e punta acuta, dotati di blocco o apribili con una mano;
coltelli a scatto, balisong (“a farfalla”), lame camuffate o occultate, assimilati alle armi proprie.
La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con confisca obbligatoria dello strumento e possibili sanzioni accessorie come la sospensione della patente o del porto d’armi, applicate dal Prefetto.
Il ritorno del “giustificato motivo”
Durante l’iter parlamentare, il legislatore ha confermato il principio del giustificato motivo, inizialmente rimosso nelle prime bozze del decreto. Il testo definitivo stabilisce che il porto di lame oltre i limiti indicati è punibile solo se avviene senza una valida ragione, come:
esigenze lavorative,
attività sportive o outdoor,
attività venatoria,
trasporto verso luoghi in cui l’uso è giustificato.
Il giustificato motivo deve essere concreto, verificabile e coerente con luogo, orario e tipo di coltello.
Focus: cosa cambia per i cacciatori
Per i cacciatori, il decreto non introduce un divieto assoluto, ma richiede maggiore attenzione:
È ammesso il porto di coltelli coerenti con l’attività venatoria, come lame fisse corte o coltelli da scuoio.
Il coltello deve essere trasportato correttamente, preferibilmente in custodia o nello zaino.
Il motivo venatorio deve essere dimostrabile (es. spostamento verso il luogo di caccia, attività di selezione o recupero fauna).
Resta invece vietato:
portare coltelli pieghevoli con blocco lama oltre 5 cm al di fuori del contesto venatorio;
portare coltelli in luoghi non compatibili (centri abitati, locali pubblici);
utilizzare strumenti non pertinenti alla caccia, come coltelli tattici o a doppio filo.
Le associazioni venatorie hanno segnalato criticità e richiesto chiarimenti, ma la norma vigente impone prudenza e coerenza nell’uso degli strumenti.
Minori, vendita e responsabilità genitoriale
Il decreto introduce inoltre:
divieto assoluto di vendita ai minori, anche online;
obbligo di verifica dell’età per gli esercenti;
sanzione da 200 a 1.000 euro ai genitori se un minorenne viene trovato con un coltello vietato.
ConclusioneIl Decreto Sicurezza 2026 rappresenta una delle più incisive riforme recenti in materia di strumenti da taglio. La normativa mira a contrastare l’uso improprio dei coltelli, soprattutto tra i giovani, ma richiede a cittadini, operatori e cacciatori una maggiore consapevolezza delle regole e delle responsabilità connesse al porto e al trasporto delle lame.