Per la Legge Italiana, il ricaricatore ha il solo obbligo di denunciare la polvere da sparo detenuta, in qualsiasi quantità essa sia, non potrà comunque detenerne più di cinque chili (art. 97 Reg. TULPS) calcolando anche la polvere contenuta nelle cartucce cariche o caricate.
Per la detenzione contemporanea di munizioni e polvere da sparo, dal totale massimo di polvere detenibile (5kg), dovrebbero calcolarsi e decurtarsi i quantitativi di munizioni eventualmente detenute.
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